Riduzione Contributi INPS 35% Forfettario: Chi Puo' Richiederla
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In breve: La riduzione contributiva INPS del 35% nel forfettario (Legge 190/2014, art. 1 c.77) e' riservata esclusivamente ai forfettari iscritti alla Gestione Artigiani (24%) o Commercianti (24,48%), non alla Gestione Separata. Si richiede ogni anno entro il 28 febbraio via cassetto previdenziale INPS. Il risparmio medio e' di circa 1.580 EUR l'anno sul minimale di ~4.521 EUR. Riduce pero' anche l'accredito contributivo pensionistico.
Se sei un artigiano o un commerciante in regime forfettario, c'e' un'agevolazione che puo' farti risparmiare circa 1.600 EUR all'anno: la riduzione contributiva INPS del 35%. Eppure non tutti la conoscono, e molti che ne hanno diritto non la richiedono.
La riduzione del 35% sui contributi INPS e' riservata ai forfettari iscritti alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti. Non si applica alla Gestione Separata. In questa guida ti spiego chi ne ha diritto, come richiederla, quanto si risparmia concretamente, e perche' non e' sempre la scelta migliore.
Chi ha diritto alla riduzione INPS del 35% nel regime forfettario?
La riduzione spetta solo ad artigiani e commercianti in regime forfettario (Legge 190/2014); non vale per la Gestione Separata INPS.
La riduzione e' disponibile per i titolari di partita IVA che soddisfano entrambe queste condizioni:
- Operano in regime forfettario (Legge 190/2014)
- Sono iscritti alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti INPS
Non possono richiederla:
- I professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS
- I professionisti iscritti a casse private (avvocati, architetti, ingegneri)
- Chi opera in regime ordinario
La riduzione si applica sia al minimale (contributo fisso) sia all'eccedenza (quota variabile). In pratica, paghi il 35% in meno su tutto.
Quanto si risparmia con la riduzione INPS del 35% per artigiani e commercianti forfettari?
Un artigiano risparmia circa 1.582 EUR annui sul solo minimale; un elettricista con 40.000 EUR di fatturato risparmia circa 2.897 EUR annui.
Vediamo l'impatto concreto della riduzione, confrontando gli importi con e senza agevolazione.
Sul minimale (contributo fisso)
| Gestione | Minimale pieno | Minimale con riduzione 35% | Risparmio |
|---|---|---|---|
| Artigiani | 4.521,36 EUR | 2.938,88 EUR | 1.582,48 EUR |
| Commercianti | 4.611,64 EUR | 2.997,57 EUR | 1.614,07 EUR |
Sull'eccedenza
L'aliquota per l'eccedenza (reddito sopra ~18.808 EUR) si riduce proporzionalmente:
| Gestione | Aliquota piena | Aliquota con riduzione 35% |
|---|---|---|
| Artigiani | 24,09% | ~15,66% |
| Commercianti | 24,48% | ~15,91% |
Esempio completo: Andrea, elettricista
Andrea (codice ATECO 43.21.01, coefficiente 86%) incassa 40.000 EUR.
Senza riduzione:
Reddito imponibile = 40.000 x 86% = 34.400 EUR
Minimale = 4.521,36 EUR
Eccedenza = 34.400 - 18.808 = 15.592 EUR
INPS eccedenza = 15.592 x 24,09% = 3.756,11 EUR
Totale INPS = 8.277,47 EUR
Con riduzione 35%:
Reddito imponibile = 34.400 EUR
Minimale ridotto = 2.938,88 EUR
Eccedenza = 34.400 - 18.808 = 15.592 EUR
INPS eccedenza ridotta = 15.592 x 15,66% = 2.441,71 EUR
Totale INPS = 5.380,59 EUR
Risparmio annuo: 2.896,88 EUR
Su 3 anni, Andrea risparmia quasi 8.700 EUR di contributi. Per simulare il tuo caso, usa il calcolatore forfettario gratuito -- ha il toggle per la riduzione 35%.
Quanto risparmiano i forfettari artigiani per fascia di fatturato nel 2026?
Il risparmio cresce con il fatturato: da circa 1.580 EUR sul minimale fino a oltre 4.500 EUR annui per chi fattura 80.000 EUR.
La tabella seguente mostra il risparmio contributivo annuo e cumulato su 10 anni per un artigiano forfettario con coefficiente di redditivita' 67% (servizi artigiani e professionali non disciplinati). Tutti i numeri sono calcolati con i parametri INPS 2026 della Circolare INPS 14/2026: minimale 18.808 EUR, contributo fisso 4.521,36 EUR (di cui 4.513,92 IVS + 7,44 maternita'), aliquota IVS 24% sull'eccedenza fino a 56.224 EUR.
| Fatturato | Imponibile (x 67%) | Contributi pieni 2026 | Con riduzione 35% | Risparmio annuo | Risparmio 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 EUR | 13.400 EUR | 4.521,36 EUR | 2.941,49 EUR | 1.579,87 EUR | 15.798,70 EUR |
| 30.000 EUR | 20.100 EUR | 4.831,44 EUR | 3.143,04 EUR | 1.688,40 EUR | 16.884,00 EUR |
| 50.000 EUR | 33.500 EUR | 8.047,44 EUR | 5.233,44 EUR | 2.814,00 EUR | 28.140,00 EUR |
| 80.000 EUR | 53.600 EUR | 12.871,44 EUR | 8.369,04 EUR | 4.502,40 EUR | 45.024,00 EUR |
Coefficiente 67% utilizzato come riferimento per attivita' artigianali e professionali non disciplinate (ATECO residuali). Per elettricisti, idraulici e costruzioni il coefficiente e' 86% (Legge 190/2014, Allegato 4) e il risparmio assoluto aumenta proporzionalmente. Il contributo maternita' (7,44 EUR/anno) non rientra nella riduzione 35%. Calcoli riproducibili con la funzione calcINPSArtigiani del motore fiscale di Forfettino a partire dalla Circolare INPS 14/2026.
La tabella evidenzia perche' la riduzione 35% conviene soprattutto a chi supera il minimale: sotto i 18.808 EUR di reddito imponibile il risparmio si limita alla parte fissa (circa 1.580 EUR), mentre oltre il minimale la riduzione aggredisce anche la quota variabile, che cresce linearmente con il fatturato fino allo scaglione dei 56.224 EUR (oltre il quale l'aliquota sale di 1 punto percentuale).
Come si richiede la riduzione INPS del 35% al Cassetto Previdenziale passo per passo?
Si accede al Cassetto Previdenziale INPS con SPID, si compila la domanda telematica entro il 28 febbraio; va fatta una sola volta.
La domanda va presentata all'INPS per via telematica. Ecco come.
Passo 1: accedi al Cassetto Previdenziale
Vai su inps.it, accedi con SPID, CIE o CNS, e vai al Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti.
Passo 2: presenta la domanda
Nel Cassetto Previdenziale, cerca la sezione "Domande telematiche" e seleziona "Riduzione contributiva regime forfettario".
Compila il modulo indicando:
- Il tuo numero di posizione INPS
- L'anno per cui chiedi la riduzione (2026)
- La dichiarazione di essere in regime forfettario
Passo 3: quando presentarla
- Nuove attivita': la domanda va presentata entro il termine di comunicazione di inizio attivita' (solitamente 30 giorni dall'iscrizione)
- Attivita' gia' avviate: entro il 28 febbraio dell'anno per cui si chiede la riduzione
Attenzione: la riduzione non e' automatica. Se non presenti la domanda, paghi l'importo pieno. La domanda ha effetto permanente finche' permani nel regime forfettario (non va rinnovata ogni anno), ma e' buona pratica verificare ogni anno che gli F24 precompilati riflettano la riduzione.
Passo 4: verifica l'accoglimento
Dopo aver presentato la domanda, controlla nel Cassetto Previdenziale che sia stata accolta. L'INPS non invia una comunicazione specifica: devi verificare tu che gli importi nei modelli F24 precompilati riflettano la riduzione.
Quanto impatta la riduzione INPS del 35% sulla pensione futura del forfettario?
Su 20 anni di attivita' la riduzione comporta circa 57.900 EUR in meno di contributi pensionistici, con pensione proporzionalmente piu' bassa.
Questo e' il punto che nessuno ti spiega con chiarezza. La riduzione del 35% non e' "gratis": riduce i contributi versati, e quindi il montante pensionistico che accumuli.
L'impatto sulla pensione
Con la riduzione 35%, Andrea (dal nostro esempio) versa 5.380 EUR invece di 8.277 EUR all'anno. Su 20 anni di attivita', la differenza e':
- Senza riduzione: ~165.500 EUR di contributi versati
- Con riduzione: ~107.600 EUR di contributi versati
- Differenza: ~57.900 EUR di contributi in meno
Con il sistema contributivo, meno contributi = pensione futura proporzionalmente piu' bassa.
Stima dell'impatto pensionistico su 10 anni di carriera
Consideriamo un forfettario artigiano con fatturato medio 30.000 EUR, coefficiente 67%, che sceglie la riduzione 35% per 10 anni consecutivi. I contributi IVS "mancanti" rispetto allo scenario pieno sono circa 16.884 EUR (1.688 EUR/anno x 10). Applicando il coefficiente di trasformazione 2026 per l'eta' di pensionamento ordinaria a 67 anni (circa 5,72% — Decreto MEF 22 maggio 2025, Tabella A), il "buco" sul montante contributivo si traduce in una pensione lorda annua inferiore di circa 965 EUR, ovvero 74 EUR mensili lordi su 13 mensilita' (stima indicativa, non una simulazione attuariale).
Il dato va letto in chiave rischio/rendimento: 16.884 EUR di liquidita' extra nei primi 10 anni di attivita' (utilizzabili per investimenti, riserva di emergenza o previdenza integrativa) si confrontano con 965 EUR annui di pensione in meno per tutta la durata dell'erogazione. Chi destina l'80% del risparmio a un fondo pensione aperto o PIP compensa tipicamente la differenza pensionistica con un rendimento netto medio del 2-3% reale annuo (COVIP, Relazione annuale 2025).
E' cumulabile con la riduzione 50% dell'aliquota sostitutiva?
Si. La riduzione INPS del 35% (Legge 190/2014, art. 1 comma 77) agisce sui contributi previdenziali Artigiani/Commercianti, mentre la riduzione che porta l'aliquota sostitutiva dal 15% al 5% nei primi 5 anni di attivita' (Legge 190/2014, art. 1 comma 65) agisce sulle imposte. Le due agevolazioni sono cumulabili perche' colpiscono basi imponibili diverse: il primo taglia il dovuto INPS, il secondo riduce l'imposta sostitutiva sul reddito forfettario.
Un nuovo elettricista forfettario (coefficiente 86%) che nel 2026 apre P.IVA, soddisfa i requisiti startup e richiede entrambe le agevolazioni beneficia quindi di: contributi INPS Artigiani ridotti del 35% + imposta sostitutiva al 5% invece del 15%. Entrambe vanno attivate esplicitamente: la riduzione 35% con domanda al Cassetto Previdenziale INPS entro il 28 febbraio (Circolare INPS 14/2026), il regime startup indicando l'opzione nel primo quadro LM della dichiarazione dei redditi.
Quando la riduzione conviene e quando no
| Situazione | Scelta consigliata |
|---|---|
| Primi anni di attivita', fatturato basso, liquidita' prioritaria | Si, la riduzione libera cash flow nella fase di start |
| Forfettario con previdenza integrativa attiva (fondo pensione, PIP) | Si, la pensione pubblica e' gia' integrata |
| Contributi pieni mettono in tensione la gestione finanziaria | Si, evita il ricorso a dilazioni |
| Vicino all'eta' pensionabile (meno di 10 anni al ritiro) | No, il montante pesa piu' del cash flow |
| Pochi anni di contributi totali e serve il minimale pieno per i requisiti | No, il 35% riduce anche gli accrediti utili |
| Liquidita' sufficiente a coprire il minimale senza sforzo | No, la pensione pubblica resta piu' alta |
| Gestione Separata INPS o cassa privata (avvocati, ingegneri) | Non applicabile, l'agevolazione non esiste |
Consiglio pratico: la scelta non e' definitiva. Puoi attivare la riduzione 35% un anno e non rinnovarla (in senso sostanziale) il successivo rientrando nel minimale pieno — il cambio ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla rinuncia, da comunicare entro il 28 febbraio (Circolare INPS 14/2026).
Come funziona la riduzione aliquotaria INPS per i coadiuvanti under 21?
I coadiuvanti familiari under 21 di imprese artigiane o commerciali hanno un'aliquota ridotta di 3 punti (L. 296/2006), non cumulabile col 35%.
Oltre alla riduzione 35% per forfettari, esiste un'agevolazione diversa prevista dalla Legge 296/2006 (art. 1, commi 770-773): una riduzione dell'aliquota contributiva (circa 3 punti percentuali in meno) per i coadiuvanti e coadiutori di imprese artigiane o commerciali con eta' inferiore a 21 anni.
Attenzione: questa riduzione riguarda i collaboratori familiari dell'impresa (figli, coniuge), non il titolare. Non e' una "riduzione 50% sul minimale" e non si applica genericamente ai "nuovi iscritti under 21". Le due agevolazioni (riduzione 35% forfettari + riduzione aliquota under 21) non sono cumulabili.
Per tutti i dettagli sui contributi nelle tre gestioni, consulta la guida completa INPS nel forfettario.
Domande frequenti sulla riduzione 35%
La riduzione 35% vale anche per la Gestione Separata?
No. La riduzione 35% (Legge 190/2014, art. 1, comma 77) e' esclusiva per la Gestione Artigiani e la Gestione Commercianti. Chi e' in Gestione Separata INPS (Circolare 8/2026) non ha agevolazioni sui contributi: paga sempre il 26,07% sul reddito effettivo. In compenso la Gestione Separata non ha minimale fisso, quindi a reddito zero paghi zero.
Devo rinnovare la domanda ogni anno?
No. La domanda di riduzione 35% ha effetto permanente finche' permani nel regime forfettario (Circolare INPS 35/2016, richiamata dalla Circolare INPS 14/2026). E' comunque buona pratica verificare ogni anno che gli F24 precompilati del Cassetto Previdenziale riflettano correttamente la riduzione sul minimale Artigiani e Commercianti.
Se passo dal forfettario all'ordinario, perdo la riduzione?
Si. La riduzione del 35% e' legata esclusivamente al regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, comma 77): appena passi al regime ordinario (per scelta o per superamento soglia 85.000 EUR) torni a pagare i contributi pieni dal trimestre di decorrenza del cambio, sul minimale completo previsto dalla Circolare INPS 14/2026.
Posso combinare la riduzione 35% con altre agevolazioni?
No. La riduzione 35% per forfettari (Legge 190/2014, art. 1, comma 77) non e' cumulabile con la riduzione aliquotaria per coadiuvanti familiari under 21 (L. 296/2006, art. 1, commi 770-773) ne' con altre agevolazioni contributive INPS. Si applica il regime piu' favorevole tra quelli per cui si hanno i requisiti.
Quando viene applicata la riduzione sulle rate trimestrali?
Se la domanda e' accolta dall'INPS, le 4 rate trimestrali del minimale (scadenze 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) riflettono gia' l'importo ridotto del 35%. Non devi fare calcoli: i moduli F24 precompilati nel Cassetto Previdenziale riportano automaticamente gli importi corretti (Circolare INPS 14/2026).
Se apro la P.IVA a ottobre 2026 posso gia' richiedere la riduzione 35% per i mesi residui?
Si. La domanda va presentata entro il termine di comunicazione di inizio attivita' (circa 30 giorni dall'iscrizione al Registro Imprese). La riduzione vale gia' sul 4 trimestre: per una P.IVA aperta a ottobre 2026 si applica ai contributi ottobre-dicembre (scadenza 16 febbraio 2027) calcolati in proporzione ai mesi di attivita', e su tutti i contributi successivi (Circolare INPS 14/2026).
La riduzione 35% si applica anche al contributo di maternita' INPS?
No. Il contributo maternita' (7,44 EUR annui, Circolare INPS 14/2026) resta invariato per tutti gli iscritti Artigiani e Commercianti. La riduzione 35% colpisce solo la quota IVS: per gli artigiani 2026 significa 4.513,92 EUR dei 4.521,36 EUR del minimale, per i commercianti 4.604,20 EUR dei 4.611,64 EUR.
Cosa succede se sforo la soglia 85.000 EUR a meta' anno: perdo la riduzione retroattivamente?
Dipende dall'entita'. Se il fatturato 2026 resta tra 85.000 e 100.000 EUR, la riduzione 35% vale per tutto l'anno e il regime ordinario subentra dal 1 gennaio 2027. Se superi 100.000 EUR in corso d'anno il forfettario cessa immediatamente: i trimestri gia' versati restano ridotti, quelli successivi si calcolano a importo pieno (Legge 190/2014 art. 1 c. 71, mod. L. 197/2022).
In sintesi
Ecco i punti chiave sulla riduzione INPS 35% nel forfettario:
- Riservata ad artigiani e commercianti in regime forfettario. Non vale per la Gestione Separata.
- Risparmio concreto: circa 1.600 EUR/anno sul minimale, di piu' con l'eccedenza.
- Va richiesta: non e' automatica. Domanda telematica sul Cassetto Previdenziale INPS.
- Scadenza: entro il 28 febbraio per chi ha gia' l'attivita'. Subito per i nuovi iscritti.
- Trade-off pensione: meno contributi oggi = pensione piu' bassa domani. Valutalo con attenzione.
Vuoi sapere quanto risparmi nel tuo caso specifico? Il calcolatore forfettario gratuito di Forfettino include la simulazione con e senza riduzione 35%.
Per il calendario dei versamenti trimestrali, consulta le scadenze fiscali del forfettario 2026.
Fonti e riferimenti
- Governo Italiano, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 — Disciplina del regime forfettario
- Governo Italiano, Legge 190/2014, art. 1, comma 77 — Riduzione contributiva 35% per forfettari Artigiani e Commercianti
- INPS, Circolare n. 8 del 29 gennaio 2026 — Aliquote contributive Gestione Separata anno 2026
- INPS, Circolare n. 14 del 7 febbraio 2026 — Minimali e massimali Artigiani e Commercianti 2026
Articolo aggiornato al 7 aprile 2026. I dati fanno riferimento alla Legge 190/2014, art. 1 comma 77, e alle Circolari INPS n. 8 del 29 gennaio 2026 e n. 14 del 7 febbraio 2026. Per la tua situazione specifica, consulta sempre un commercialista.